Onorevoli Colleghi! - La Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224 del codice di procedura penale «nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge», affermando che nessun rilievo di tale genere potrà essere disposto dal giudice fino a quando il legislatore non sarà intervenuto a individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono essere disposte a fini processuali nonché a precisare le modalità con cui le stesse possono essere adottate. Con detta pronuncia, insomma, è la Corte stessa a sollecitare il legislatore a intervenire nella materia avviando un'operazione diretta a individuare tipologie e modi di esecuzione degli accertamenti, sempre nel rispetto delle garanzie di legge e dell'intervento dell'autorità giudiziaria.
Dopo circa dieci anni dalla pronuncia ricordata, appare opportuno che il Parlamento assuma la responsabilità di un intervento volto a tradurre i princìpi affermati dalla Corte costituzionale in precise regole.
La presente proposta di legge vuole dunque tentare di porre rimedio a tale vuoto normativo, muovendo proprio dalla decisione della Corte costituzionale e ricercando un giusto equilibrio tra la tutela della persona e l'esigenza di accertamento della verità nell'ambito del processo penale.
Del resto, recenti pronunce giurisprudenziali hanno più volte sottolineato l'opportunità di disporre di norme adeguate di