Onorevoli Colleghi! - La Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224 del codice di procedura penale «nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge», affermando che nessun rilievo di tale genere potrà essere disposto dal giudice fino a quando il legislatore non sarà intervenuto a individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono essere disposte a fini processuali nonché a precisare le modalità con cui le stesse possono essere adottate. Con detta pronuncia, insomma, è la Corte stessa a sollecitare il legislatore a intervenire nella materia avviando un'operazione diretta a individuare tipologie e modi di esecuzione degli accertamenti, sempre nel rispetto delle garanzie di legge e dell'intervento dell'autorità giudiziaria.
      Dopo circa dieci anni dalla pronuncia ricordata, appare opportuno che il Parlamento assuma la responsabilità di un intervento volto a tradurre i princìpi affermati dalla Corte costituzionale in precise regole.
      La presente proposta di legge vuole dunque tentare di porre rimedio a tale vuoto normativo, muovendo proprio dalla decisione della Corte costituzionale e ricercando un giusto equilibrio tra la tutela della persona e l'esigenza di accertamento della verità nell'ambito del processo penale.
      Del resto, recenti pronunce giurisprudenziali hanno più volte sottolineato l'opportunità di disporre di norme adeguate di

 

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fronte al rifiuto dell'imputato rispetto al prelievo necessario per l'esame comparativo del DNA.
      Per rispondere a un'esigenza come quella appena ricordata, si è inteso intervenire con una modifica del codice di procedura penale diretta a prevedere, nell'ambito dell'attività rimessa al perito, quel tipo di accertamenti che, pur idonei ad incidere sulla libertà individuale, non sono certo in grado di mettere a repentaglio la salute o l'integrità del soggetto, in base alle risultanze di oggettive valutazioni medico-scientifiche.
      L'introduzione di un apposito articolo volto a permettere al magistrato di disporre la perizia anche in tali casi è sembrata l'iniziativa più coerente con il codice di rito, avendo ovviamente cura di rimettere tale possibilità a un provvedimento seriamente condizionato quanto ai presupposti e, quindi, alla motivazione.
      Viene, comunque, ribadito il divieto di compimento di atti che possano nuocere alla salute delle persone, e previsto che gli adempimenti possano essere disposti anche in sede di accertamenti tecnici non ripetibili.
      La proposta di legge disciplina, poi, l'accompagnamento coattivo dell'indagato e le conseguenze penali del rifiuto a sottoporsi all'esecuzione dell'atto.
      Da ultimo, si è ritenuto utile permettere l'allestimento di una vera e propria banca dati per la conservazione del risultato delle analisi del DNA in modo da favorirne l'utilizzo, pur sempre sotto la stretta sorveglianza dell'autorità giudiziaria.

 

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